17 Mar Articolo 23 Codice di procedura civile — Foro per le cause tra soci e tra condomini
Per le cause tra soci [ 2247 c.c. ] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [ 19; 46 c.c. ] ; per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi . Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17130/2015
In materia di competenza territoriale, l’art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo.
Cass. civ. n. 12148/2015
La competenza del “forum rei sitae”, ai sensi dell’art. 23 cod. proc. civ., si applica anche quando oggetto di comproprietà sia un bene mobile (nella specie, un natante), poiché la norma impiega il termine “condominio” quale sinonimo di “comunione”, senza riguardo per il tipo di bene comune.
Cass. civ. n. 180/2015
L’art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell’edificio o dall’uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale.
Cass. civ. n. 21172/2004
In materia di cause condominiali, il foro speciale esclusivo di cui all’art. 23 c.p.c., che prevede la competenza per territorio del giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, trova applicazione anche per le liti fra il condominio ed il singolo condomino.
Cass. civ. n. 4233/2001
L’art. 23 c.p.c., nella parte in cui prevede, per le cause tra soci, la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la società, trova applicazione anche alle cause tra ex soci o tra soci ed ex soci.
Cass. civ. n. 5267/2000
L’art. 23 c.p.c., che stabilisce, per le cause condominiali, la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, non si applica nella ipotesi in cui l’amministratore del condominio — nella specie, nominato giudiziariamente — agisca per il conseguimento del compenso liquidatogli dal giudice, e, cioè, per la tutela di un proprio interesse personale e non in rappresentanza di condomini nei confronti di altri condomini, senza che possa, in contrario, spiegare influenza la circostanza che l’attività svolta dall’amministratore stesso sia disciplinata dalle norme sul mandato, atteso che non tutte le azioni proposte dal predetto rivestono, di per ciò solo, natura condominiale (come appunto nel caso in cui vengano richieste somme a lui esclusivamente destinate). Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della norma di cui all’art. 23 c.p.c., l’individuazione del giudice competente per territorio va compiuta, trattandosi di vertenza avente ad oggetto una somma di danaro, ai sensi del precedente art. 20 stesso codice.
Cass. civ. n. 2249/2000
Ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’art. 23 c.p.c., che regola la competenza territoriale in ordine alle liti tra i partecipanti alla comunione, deve intendersi per causa vertente tra condomini quella in cui si controverta in tema di rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà ed all’uso delle cose comuni. Pertanto, deve escludersi che l’azione di rivalsa esercitata dal coerede che abbia corrisposto le somme spettanti all’amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari, in regime di comunione, sia assoggettata, configurandosi come una surrogazione all’amministratore stesso nei confronti degli altri coeredi, al regime della competenza territoriale previsto dal citato art. 23 del codice di rito, in quanto, in siffatta ipotesi, la qualità di condomino non costituisce un presupposto soggettivo necessario dell’azione proposta, la quale ha carattere esclusivamente personale, e si fonda sulla anticipazione della somma effettuata in favore del creditore com
Cass. civ. n. 2026/1994
L’art. 23 c.p.c. che stabilisce per le cause fra condomini la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici divisi per piano o porzioni di piano, ma più in generale tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 e seguenti, c.c..
Cass. civ. n. 8734/1993
L’art. 23 c.p.c., che prevede per le cause fra condomini il foro speciale esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, si riferisce non soltanto alle liti tra condomini per i rapporti giuridici attinenti alla proprietà ed all’uso delle cose comuni bensì anche a tutte le liti che possono insorgere nell’ambito condominiale, comprese quelle fra il condominio ed il singolo condomino relative al pagamento della quota di contributi da parte di quest’ultimo, considerato che il condominio, a differenza della società, non è un soggetto dotato di personalità giuridica sia pure attenuata o di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti che ne fanno parte, ma si configura come gestione collegiale di interessi individuali facente capo a questi ultimi, sicché il suo amministratore non può considerarsi investito di un potere di rappresentanza organica, ma ha la semplice rappresentanza volontaria dei partecipanti.
Cass. civ. n. 9828/1992
Poiché l’amministratore di condominio nell’attività di riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l’utilizzazione delle cose comuni agisce in rappresentanza degli altri condomini, le controversie che insorgono in ordine a tale riscossione costituiscono una lite tra condomini soggetta quanto alla competenza territoriale ai criteri dell’art. 23 c.p.c. e quindi devoluta alla cognizione del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale.
Cass. civ. n. 7753/1987
Per la determinazione della competenza territoriale nelle cause fra soci — ai sensi dell’art. 23 c.p.c. (il quale attribuisce detta competenza al giudice del luogo dove ha sede la società) — rileva, oltre la sede legale, anche alternativamente l’eventuale sede sociale effettiva.
Cass. civ. n. 5344/1980
In tema di cause fra soci, la competenza del giudice del luogo dove ha sede la società, prevista dall’art. 23 c.p.c., non presuppone la validità del contratto costitutivo della società stessa, ed opera anche nel caso di controversia in cui si deduca la nullità del rapporto, ovvero la ricorrenza di situazioni comportanti la sua risoluzione.
Cass. civ. n. 2846/1978
Il foro speciale previsto dall’art. 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause vertenti fra soci, anche se il regolamento dei loro rapporti possa poi incidere nella sfera giuridica della società; conseguentemente, tale foro speciale non opera nel caso in cui l’usufruttuaria di azioni di una società agisca per sentir riconoscere il proprio diritto di usufrutto uxorio anche sulla quota delle azioni gratuitamente distribuite dalla società in occasione di aumenti di capitale, trattandosi di controversia tra usufruttuario e nudo proprietario di azioni sociali.
Cass. civ. n. 1985/1975
La causa promossa da un terzo estraneo nei confronti di una società, per ottenere dai soci il rimborso di spese eseguite nel corso delle operazioni di liquidazione della società stessa, a lui affidate, verte su un rapporto diverso da quello sociale e non è, pertanto, soggetta al foro previsto dall’art. 23 c.p.c. per le cause fra soci (giudice del luogo dove ha sede la società), a nulla rilevando che l’attore abbia assunto la qualità di socio in un momento successivo.
Cass. civ. n. 1688/1971
La competenza del giudice del luogo dove ha sede la società, prevista dall’art. 23 c.p.c., ha come presupposto essenziale, anche nell’ipotesi in cui la società sia sciolta, che si tratti di cause fra soci, cioè fra soggetti che rivestano o abbiano rivestito la qualità di soci. Conseguentemente, poiché nelle società di persone, anche se costituite da due soli soci, gli eredi del socio defunto, salvo il caso di specifici accordi con i soci superstiti, non acquistano, per effetto della morte del loro dante causa, la qualità di soci, la competenza per territorio in relazione alla causa promossa dai detti eredi per ottenere la liquidazione della quota sociale del loro dante causa si determina in base alle regole generali.
[adrotate group=”15″]