14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2846 del 7 giugno 1978
Testo massima n. 1
Il foro speciale previsto dall’art. 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause vertenti fra soci, anche se il regolamento dei loro rapporti possa poi incidere nella sfera giuridica della società; conseguentemente, tale foro speciale non opera nel caso in cui l’usufruttuaria di azioni di una società agisca per sentir riconoscere il proprio diritto di usufrutto uxorio anche sulla quota delle azioni gratuitamente distribuite dalla società in occasione di aumenti di capitale, trattandosi di controversia tra usufruttuario e nudo proprietario di azioni sociali.
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