14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 180 del 12 gennaio 2015
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell’edificio o dall’uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale.
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