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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2249 del 1 marzo 2000

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2249 del 1 marzo 2000

Testo massima n. 1

Ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’art. 23 c.p.c., che regola la competenza territoriale in ordine alle liti tra i partecipanti alla comunione, deve intendersi per causa vertente tra condomini quella in cui si controverta in tema di rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà ed all’uso delle cose comuni. Pertanto, deve escludersi che l’azione di rivalsa esercitata dal coerede che abbia corrisposto le somme spettanti all’amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari, in regime di comunione, sia assoggettata, configurandosi come una surrogazione all’amministratore stesso nei confronti degli altri coeredi, al regime della competenza territoriale previsto dal citato art. 23 del codice di rito, in quanto, in siffatta ipotesi, la qualità di condomino non costituisce un presupposto soggettivo necessario dell’azione proposta, la quale ha carattere esclusivamente personale, e si fonda sulla anticipazione della somma effettuata in favore del creditore com

Testo massima n. 2

In tema di competenza territoriale, ai fini dell’applicabilità della disciplina ex art. 22 c.p.c., che demanda alla competenza del giudice del luogo dell’apertura della successione ogni altra causa tra i coeredi, fino alla divisione, deve intendersi per causa tra coeredi quella che, non solo si riferisca ai beni caduti in successione, ma comprenda, altresì, un oggetto attinente alla qualità di erede. [ Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l’azione di regresso, esercitata da uno dei coeredi nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso di una quota delle somme corrisposte all’amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari da dividere, rientri nella disciplina della competenza dettata dall’art. 22 c.p.c., in quanto detta azione non presuppone la qualità di erede, trattandosi di una comune azione sorta da un rapporto obbligatorio, che può instaurarsi non solo tra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica ].

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