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Art. 895 — Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Art. 895 — Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare situato lungo il confine.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10192/2013

Il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale si mantiene, ai sensi dell’art. 895, secondo comma, cod. civ., anche in base all’esistenza delle ceppaie e dei polloni, atteso che le piante di nuova germogliazione sono la continuazione vegetativa delle precedenti, sia come singoli individui, sia nella “universitas rerum” in cui si concretizza il filare.

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Cass. civ. n. 15199/2008

Il diritto di tenere a distanza minore di quella legale un filare di alberi situato lungo il confine ha per oggetto non le piante singolarmente, bensì l’intero filare inteso come universitas rerum. Pertanto, finché questo conserva unitariamente la sua vitalità, esso può essere integrato mediante la sostituzione di piante nuove a quelle che via via muoiono o vengono abbattute; quando, invece, il filare venga distrutto nella sua interezza, per opera dell’uomo o per evento naturale, la sostituzione può avere luogo soltanto nel rispetto della distanza prevista dalla legge.

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Cass. civ. n. 5928/1999

Ai sensi dell’art. 895, comma primo, c.c., nella ipotesi in cui, per morte, recisione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell’albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l’albero eliminato se non osservando le distanze legali.

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Cass. civ. n. 1898/1975

La deroga al divieto di ripiantare alberi a distanza non legale presuppone l’esistenza di «un filare», cioè di una serie unitaria di alberi — piantati o seminati dalla mano dell’uomo, ovvero germinati spontaneamente — che si incorporino nel suolo in allineamento secondo una linea ideale, retta od anche non rigorosamente tale. Rappresenta un apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel giudizio di Cassazione, ove adeguatamente motivato, lo stabilire se, in concreto, secondo la loro disposizione sul suolo, gli alberi costituiscano un filare. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato rilevando che gli alberi non seguivano una linea ideale rettilinea ma, invece, erano posti alle distanze più disparate dal rettilineo confine).

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