Cass. civ. n. 10192 del 30 aprile 2013

Testo massima n. 1


Il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale si mantiene, ai sensi dell'art. 895, secondo comma, cod. civ., anche in base all'esistenza delle ceppaie e dei polloni, atteso che le piante di nuova germogliazione sono la continuazione vegetativa delle precedenti, sia come singoli individui, sia nella "universitas rerum" in cui si concretizza il filare.

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