Cass. civ. n. 1898 del 16 maggio 1975
Testo massima n. 1
La deroga al divieto di ripiantare alberi a distanza non legale presuppone l'esistenza di «un filare», cioè di una serie unitaria di alberi — piantati o seminati dalla mano dell'uomo, ovvero germinati spontaneamente — che si incorporino nel suolo in allineamento secondo una linea ideale, retta od anche non rigorosamente tale. Rappresenta un apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel giudizio di Cassazione, ove adeguatamente motivato, lo stabilire se, in concreto, secondo la loro disposizione sul suolo, gli alberi costituiscano un filare. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato rilevando che gli alberi non seguivano una linea ideale rettilinea ma, invece, erano posti alle distanze più disparate dal rettilineo confine).