Cass. civ. n. 5928 del 15 giugno 1999

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 895, comma primo, c.c., nella ipotesi in cui, per morte, recisione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l'albero eliminato se non osservando le distanze legali.

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