10 Gen Art. 896 — Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [ 821 ].
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 28348/2013
La servitù consistente nel diritto di mantenere i rami di un albero protesi per un metro all’interno del fondo del vicino non osta all’esercizio da parte del proprietario confinante del suo diritto, a norma dell’art. 896 cod. civ., di costringere il proprietario degli alberi a tagliare i rami che si protendono sul suo fondo per la parte eccedente.
Cass. civ. n. 14632/2012
Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l’art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale, essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Ne consegue che non rileva la sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell’art. 892 c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.
Cass. civ. n. 19035/2008
Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall’art. 896 cod. civ., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall’art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.
Cass. civ. n. 323/1999
L’art. 896 c.c. considera illegittimo l’addentramento nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo.
Cass. civ. n. 1788/1993
Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l’art. 896 c.c., innovando la disposizione dell’art. 582 del c.c. del 1865, implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo nel quale si protendono i rami degli alberi del vicino il potere di costringere quest’ultimo a tagliarli in qualunque tempo.
Cass. civ. n. 1305/1975
Quando, in base al combinato disposto degli artt. 843 e 896 c.c., i frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono, a norma degli usi locali, al proprietario dell’albero, al quale il proprietario del fondo, sul quale sono caduti i frutti, deve permettere l’accesso, tale facoltà di accesso riconosciuta al proprietario dei frutti si inquadra nelle limitazioni del diritto di proprietà fondiaria, poste per regolare i rapporti di vicinato e non aventi natura di servitù: precisamente si inquadra nella categoria delle obbligazioni ob rem o propter rem, le quali hanno il loro titolo solo nella legge e non danno luogo ad un rapporto immediato e diretto tra una cosa ed il titolare della posizione attiva, secondo lo schema del diritto reale, ma hanno sempre per oggetto un comportamento del soggetto passivo, concretantesi in una prestazione di fare, di non fare o di sopportare (
pati). Pertanto, non è ammessa la tutela possessoria con l’azione di reintegrazione, ove il vicino impedisca l’accesso sul suo fondo per la raccolta dei frutti ivi caduti.
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