Cass. civ. n. 19035 del 10 luglio 2008

Testo massima n. 1


Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall'art. 896 cod. civ., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall'art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.

Normativa correlata