10 Gen Art. 890 — Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza [ 844 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9267/2018
Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall’art. 890 c. c. è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di pericolosità relativa, che può essere superata mediante prova contraria.
Cass. civ. n. 22635/2013
In tema di distanze, l’alloggiamento di bombole di gas per uso domestico non è soggetto al disposto dell’art. 889, secondo comma, c.c., riguardante la diversa ipotesi di tubazioni destinate al flusso costante di sostanze liquide o gassose, per le quali soltanto è configurabile la presunzione assoluta di pericolosità per il fondo del vicino, essendo esso viceversa soggetto all’art. 890 c.c., sicché la pericolosità delle bombole deve essere accertata in concreto.
Cass. civ. n. 4286/2011
Gli impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta, non sono assoggettabili alla disciplina prevista dall’art. 889 c.c. in tema di distanze delle cisterne, ma a quella prevista dall’art. 890 c.c., il quale stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa – e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino – ove manchi una simile norma regolamentare.
Cass. civ. n. 14354/2000
In tema di distanze legali, la norma dell’art. 890 c.c. volta a preservare il vicino da ogni possibile danno insito nella destinazione della costruzione, contiene una elencazione meramente esemplificativa sicché la disciplina ivi prevista deve ritenersi applicabile agli immobili destinati ad allevamenti avicunicoli che contenendo un rilevante numero di capi per il loro sfruttamento commerciale producano esalazioni ed altri effetti dannosi per il vicino. Il termine «regolamenti» nella norma richiamata va inteso in senso estensivo comprensivo non solo dei regolamenti generali e di quelli particolari ma anche della normativa generale dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. La norma attribuisce al vicino una tutela immediata e diretta per il rispetto delle distanze prescritte e quindi la possibilità di chiedere ai sensi dell’art. 872, comma secondo c.c., la riduzione in pristino indipendentemente dallo stabilire se tali norme regolamentari o regionali siano integrative o non delle disposizioni del codice civile.
Cass. civ. n. 8055/1990
Il rispetto della distanza, prevista per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi dall’art. 890 c.c., è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità, che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha solamente uria presunzione di pericolosità, che può essere superata ove si dimostri che, in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti, può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino.
Cass. civ. n. 1049/1983
Accertato un pericolo per la solidità, la salubrità e la sicurezza dei fondi vicini — a prescindere da qualsiasi pericolo di danno all’incolumità delle persone — derivante dall’impianto di macchinari pericolosi, riguardati con riferimento al loro normale funzionamento secondo la destinazione loro propria, a nulla rilevando la loro struttura statica, il giudice del merito deve, a norma dell’art. 890 c.c., fare osservare la distanza regolamentare o quell’altra che, in difetto, sia sufficiente ad evitare ogni danno al fondo vicino, senza che egli possa prospettarsi la possibilità o l’opportunità di evitare la rimozione o l’arretramento mediante modifiche da apportare all’opera secondo adeguati accorgimenti tecnici. Il termine «regolamenti» contenuto nell’art. 890 c.c., in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, va inteso nell’accezione estensiva, comprensiva, cioè, sia dei regolamenti generali, sia dei regolamenti locali, che disciplinano la specifica materia, senza alcuna possibilità di applicare quei regolamenti che riguardano le distanze fra costruzioni previste dall’art. 873 c.c. Pertanto in difetto di norme regolamentari, il giudice deve fare osservare quelle distanze che siano necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Cass. civ. n. 2423/1982
In tema di distanze ex art. 890 c.c. per fabbriche di materie esplodenti, le norme dettate dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), all. b, cap. II, n. 1, cap. III, n..4 — là dove stabiliscono il divieto di costruire fabbriche di prodotti esplosivi di quarta e quinta categoria (fuochi artificiali, cartucce da caccia e giocattoli pirici) a distanza inferiore a cento metri da case abitate — non vanno intese come dirette ad imporre l’indicata distanza da qualsiasi terreno altrui, anche se inedificato, bensì devono interpretarsi nel senso che la costruzione di tali fabbriche è legittima se, al momento in cui avviene, nel raggio di cento metri dalle stesse non esistono concretamente case di abitazione, né (esclusa l’applicabilità del principio della prevenzione, con conseguente obbligo a carico del vicino di costruire case di abitazione a non meno di cento metri da una preesistente fabbrica di prodotti esplosivi) è possibile, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona ed in considerazione della situazione e delle condizioni materiali del fondo, che esse vengano ad esistere in futuro.
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