Art. 891 – Codice civile – Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via [911].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7322/2019
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripristino dei luoghi, proposta nel solo giudizio di merito, all'esito di un'azione nunciatoria, fosse da ritenere implicita rispetto alla rimozione della causa del danno, in quanto diretta all'eliminazione di uno scavo realizzato in violazione dell'art. 891 c.c.).
Cass. civ. n. 11388/2013
In tema di distanze legali, rientrano nel concetto di "costruzione", agli effetti dell'art. 873 cod. civ., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla "costruzione" la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro è soltanto diretto ad eliminare la pericolosità del riporto, allorché non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all'art. 891 cod. civ.
Cass. civ. n. 11387/2006
In tema di distanze di fossi e canali dal confine, la regola stabilita dall'art. 891 cod. civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, puchè provvista delle caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria; tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo, senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino. (Rigetta, App. Milano, 4 Maggio 2001).
Cass. civ. n. 4488/2000
L'art. 891 c.c. (distanze fra canali, i fossi ed il confine) è ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo deI vicino. Pertanto, la disposizione in esame non prevedendo una presunzione assoluta di danno, consente l'adozione di misure alternative quali l'applicazione di una grata metallica di copertura.
Cass. civ. n. 10061/1993
L'art. 891 c.c., attinente alle distanze dal confine di canali e fossi, si applica anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale di qualunque specie, con la conseguenza che, nell'esercizio delle cave, debbono osservarsi, in materia di distanze, non solo le disposizioni delle leggi speciali dettate per ragioni tecniche, di polizia e di sicurezza sociale, ma anche le norme del codice civile, atteso che la normativa e gli adempimenti predisposti a garanzia di interessi generali non degradano né interferiscono sulla posizione di terzi, come i proprietari di fondi confinanti, che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono, pertanto, il diritto, tutelabile davanti al giudice ordinario, di pretendere che gli scavi siano effettuati nel rispetto delle distanze legali.
Cass. civ. n. 5687/1993
L'art. 891 c.c. il quale prescrive una distanza minima dal confine per canali e fossi postula la realizzazione di uno scavo, non meramente temporaneo, che presenti un fondo più basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna, come tale suscettibile, anche se a ciò non destinato, di raccogliere e convogliare le acque, di per sé, dotate di capacità erosiva ed infiltratrice e perciò fonte di pericolo per le proprietà vicine. Pertanto non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui all'art. 891 cit., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l'abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni indicate, come nell'ipotesi di una escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto.
Cass. civ. n. 648/1976
La distanza dal confine, stabilita per lo scavo di fossi o di canali dalla norma dell'art. 891 c.c., deve essere osservata per tutte le escavazioni non aventi carattere provvisorio, perciò anche per quelle effettuate al fine di estrarre da un fondo materiali incorporativi artificialmente, in tempo più o meno remoto, in modo tale da essere divenuti parte integrante di quel sottosuolo, per compattezza e stabilità. (Nella specie, trattavasi di prelievo dei materiali con i quali cave abbandonate erano state riempite da tempo in modo tale che le aree relative, spianate e ricoperte di terra, erano state coltivate).