10 Gen Art. 891 — Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale . La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via [ 911 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4488/2000
L’art. 891 c.c. (distanze fra canali, i fossi ed il confine) è ispirata all’esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo deI vicino. Pertanto, la disposizione in esame non prevedendo una presunzione assoluta di danno, consente l’adozione di misure alternative quali l’applicazione di una grata metallica di copertura.
Cass. civ. n. 10061/1993
L’art. 891 c.c., attinente alle distanze dal confine di canali e fossi, si applica anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l’estrazione di materiale di qualunque specie, con la conseguenza che, nell’esercizio delle cave, debbono osservarsi, in materia di distanze, non solo le disposizioni delle leggi speciali dettate per ragioni tecniche, di polizia e di sicurezza sociale, ma anche le norme del codice civile, atteso che la normativa e gli adempimenti predisposti a garanzia di interessi generali non degradano né interferiscono sulla posizione di terzi, come i proprietari di fondi confinanti, che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono, pertanto, il diritto, tutelabile davanti al giudice ordinario, di pretendere che gli scavi siano effettuati nel rispetto delle distanze legali.
Cass. civ. n. 5687/1993
L’art. 891 c.c. il quale prescrive una distanza minima dal confine per canali e fossi postula la realizzazione di uno scavo, non meramente temporaneo, che presenti un fondo più basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna, come tale suscettibile, anche se a ciò non destinato, di raccogliere e convogliare le acque, di per sé, dotate di capacità erosiva ed infiltratrice e perciò fonte di pericolo per le proprietà vicine. Pertanto non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui all’art. 891 cit., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l’abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni indicate, come nell’ipotesi di una escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto.
Cass. civ. n. 648/1976
La distanza dal confine, stabilita per lo scavo di fossi o di canali dalla norma dell’art. 891 c.c., deve essere osservata per tutte le escavazioni non aventi carattere provvisorio, perciò anche per quelle effettuate al fine di estrarre da un fondo materiali incorporativi artificialmente, in tempo più o meno remoto, in modo tale da essere divenuti parte integrante di quel sottosuolo, per compattezza e stabilità. (Nella specie, trattavasi di prelievo dei materiali con i quali cave abbandonate erano state riempite da tempo in modo tale che le aree relative, spianate e ricoperte di terra, erano state coltivate).
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