Cass. civ. n. 1049 del 8 febbraio 1983
Testo massima n. 1
Accertato un pericolo per la solidità, la salubrità e la sicurezza dei fondi vicini — a prescindere da qualsiasi pericolo di danno all'incolumità delle persone — derivante dall'impianto di macchinari pericolosi, riguardati con riferimento al loro normale funzionamento secondo la destinazione loro propria, a nulla rilevando la loro struttura statica, il giudice del merito deve, a norma dell'art. 890 c.c., fare osservare la distanza regolamentare o quell'altra che, in difetto, sia sufficiente ad evitare ogni danno al fondo vicino, senza che egli possa prospettarsi la possibilità o l'opportunità di evitare la rimozione o l'arretramento mediante modifiche da apportare all'opera secondo adeguati accorgimenti tecnici.
Testo massima n. 2
Il termine «regolamenti» contenuto nell'art. 890 c.c., in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, va inteso nell'accezione estensiva, comprensiva, cioè, sia dei regolamenti generali, sia dei regolamenti locali, che disciplinano la specifica materia, senza alcuna possibilità di applicare quei regolamenti che riguardano le distanze fra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. Pertanto in difetto di norme regolamentari, il giudice deve fare osservare quelle distanze che siano necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.