Cass. civ. n. 9267 del 16 aprile 2018

Testo massima n. 1


Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c. c. è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di pericolosità relativa, che può essere superata mediante prova contraria.

Normativa correlata