10 Gen Art. 2915 — Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [ 812 ] o beni mobili iscritti in pubblici registri [ 815, 2683, 2687 ], e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento [ 2704 ].
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione [ 2652, 2653 ], se sono trascritti successivamente al pignoramento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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