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Art. 2916 — Ipoteche e privilegi

Art. 2916 — Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione [ 509 c.p.c. ] non si tiene conto:

  1. 1) delle ipoteche, anche se giudiziali [ 2818 ], iscritte dopo il pignoramento;
  2. 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, [ 2762, 2766 3 ] se questa ha luogo dopo il pignoramento;
  3. 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23667/2017

Ai sensi dell’art. 2916 c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile anche al sequestro conservativo ex art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti verso il sequestrante. Conseguentemente la somma ricavata dall’esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e di quelli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa.

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Cass. civ. n. 5511/2000

Nel concordato preventivo, sia esso remissorio-solutorio che con cessione dei beni, i limiti alla generale opponibilità ai creditori degli atti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio sono solo quelli previsti dagli artt. 167 e 168 della legge fallimentare (che riguardano solo gli atti successivi all’apertura della procedura). Pertanto deve escludersi che, dopo la ammissione del debitore al concordato preventivo e la conseguente temporanea improseguibilità della esecuzione individuale ai sensi del primo comma dell’art. 168 della legge fallimentare, permangano ancora a vantaggio di tutti i creditori gli effetti conservativi del pignoramento singolare e che, quindi, l’ipoteca iscritta dopo il pignoramento, ma prima dell’ammissione del debitore al concordato preventivo, non sia opponibile alla massa di creditori, non potendo trovare applicazione, con riferimento a tale procedura concorsuale, l’art. 2916 n. 1) c.c., che stabilisce la inefficacia (relativa) delle ipoteche sorte dopo il pignoramento.

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