Art. 2917 – Codice civile – Estinzione del credito pignorato

Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 13647/2019

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 c.c. - il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione - ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento.

Cass. civ. n. 19485/2017

In tema di espropriazione presso terzi, ove il “debitor debitoris”, destinatario di un’ordinanza di assegnazione del credito, emetta in pagamento di essa un assegno (bancario o circolare), ciò impedisce, ove in seguito il terzo debitore riceva la notifica di un pignoramento del credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione a carico del detto creditore assegnatario, di considerare esistente, agli effetti dell'art. 2917 c.c. ed ai fini dell'esecuzione introdotta con il detto pignoramento, il credito pignorato, ancorché l'assegno non sia stato pagato o non risulti la relativa prova, in quanto l’emissione di un assegno e l'incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell'art. 1997 c.c., che il vincolo di un pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento del titolo e considerato che l'emissione dell'assegno, quale causa efficiente dell’estinzione del credito nella dimensione anteriore all'incorporazione è, agli effetti dell'art. 2917 c.c., precedente al pignoramento.

Cass. civ. n. 10683/2014

L'art. 2917 cod. civ., ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la novazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva, in quanto il pignoramento comporta l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale per effetto della coesistenza dei reciproci crediti e debiti verificatasi dopo il pignoramento.

Cass. civ. n. 6265/2012

L'incasso dell'assegno post-datato, in quanto successivo alla notificazione del pignoramento, non è opponibile al creditore pignorante ex art. 2917 c.c. anche se, in ipotesi, la dazione dell'assegno al creditore, debitore esecutato, abbia preceduto il pignoramento.

Cass. civ. n. 11690/1998

Fino al momento della dichiarazione dell'estinzione per compensazione legale di due crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili, pur se riferiti allo stesso rapporto, gli opposti crediti restano separatamente esposti ai relativi eventi estintivi, quale la prescrizione, o afferenti alla loro disponibilità. Sicché — per effetto del disposto dell'art. 2917 c.c. — l'estinzione per compensazione, sia tecnica che atecnica, del credito pignorato successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, ove siano identificabili due distinte situazioni giuridiche, di credito e di debito, ancorché nascenti da un unico rapporto.

Cass. civ. n. 1108/1997

In tema di pignoramento di crediti, qualora prima dell'intimazione il terzo pignorato abbia girato al debitore diretto un assegno bancario in adempimento dell'obbligazione corrispondente al credito poi pignorato, l'estinzione dell'obbligazione del terzo pignorato è opponibile al creditore pignorante solo se anche il pagamento dell'assegno sia eseguito prima dell'intimazione.