Art. 2861 – Codice civile – Termine ed esecuzione del rilascio
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione [16, 21, 26 c.p.c.]. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento [555, 604 c.p.c.].
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione [555, 602 c.p.c.].
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore [559, 560 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.