Art. 2860 – Codice civile – Capacità per il rilascio

Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare [2, 320, 375, 394, 428, 1425].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.