10 Gen Art. 394 — Capacità dell’emancipato
L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione [ 320, 374, 1572 ].
Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [ 75 c.p.c. ].
Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [ 374 ], oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare [ 43, 45 disp. att. ]. Per gli atti indicati nell’articolo 375 l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale [ 38 disp. att. ] su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale [ 78 c.p.c. ] a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320 [ 395, 732 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9217/2010
In tema di capacità processuale dell’inabilitato, l’assistenza del curatore è necessaria anche quando l’attività processuale della parte assuma i caratteri dell’atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell’attività nel processo, l’art. 394, comma 2, c.c., richiamato dall’art. 424 c.c., stabilisce che l’inabilitato può stare in giudizio con l’assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell’attività che egli intenda svolgere.
Cass. civ. n. 903/1972
Fra gli atti che il minore emancipato è capace di compiere con l’assistenza del curatore, l’art. 394, secondo comma, c.c. enuncia esplicitamente lo «stare in giudizio sia come attore che come convenuto». Anche da un punto di vista strettamente processuale, quindi, l’emancipato ha la capacità di stare in giudizio ed al curatore spetta soltanto l’assistenza, con la conseguenza che è solo al minore, soggetto del rapporto processuale, che spetta il diritto di proporre impugnazione e non al curatore che, non essendo il rappresentante, potrebbe agire in giudizio soltanto facendo valere nel processo in proprio nome un diritto altrui, cioè quale sostituto processuale: il che è escluso, in quanto la sostituzione processuale non è ammessa se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 2074/1970
Nelle cause concernenti rapporti di natura non patrimoniale, il minore emancipato può stare in giudizio senza l’assistenza del curatore
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