Art. 394 – Codice civile – Capacità dell’emancipato
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione [320, 374, 1572].
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [75 c.p.c.].
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [374], oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale [78 c.p.c.] a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320 [395, 732 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 12531/2015
Nei confronti delle persone inabilitate, che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., analogicamente applicabile, per identità di "ratio", alla cartella di pagamento, la notifica al solo inabilitato, che non sia effettuata pure nei confronti del curatore, è giuridicamente inesistente, non assumendo rilievo la mancata indicazione della curatela nelle dichiarazioni dei redditi, atteso che è onere dell'Amministrazione individuare la persona che ha la rappresentanza dell'incapace. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Puglia, 28/05/2008).
Cass. civ. n. 1773/2015
Il curatore dell'inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto, sicché, in caso di citazione in giudizio del solo curatore, è radicalmente invalida la sentenza pronunciata a conclusione di un procedimento parimenti nullo.
Cass. civ. n. 6985/2011
Nei confronti delle persone inabilitate che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo a carico dell'inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione, produttiva dell'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ. (Rigetta, Trib. Trento, 05/05/2005).
Cass. civ. n. 9217/2010
In tema di capacità processuale dell'inabilitato, l'assistenza del curatore è necessaria anche quando l'attività processuale della parte assuma i caratteri dell'atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell'attività nel processo, l'art. 394, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 424 c.c., stabilisce che l'inabilitato può stare in giudizio con l'assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell'attività che egli intenda svolgere.
Cass. civ. n. 903/1972
Fra gli atti che il minore emancipato è capace di compiere con l'assistenza del curatore, l'art. 394, secondo comma, c.c. enuncia esplicitamente lo «stare in giudizio sia come attore che come convenuto». Anche da un punto di vista strettamente processuale, quindi, l'emancipato ha la capacità di stare in giudizio ed al curatore spetta soltanto l'assistenza, con la conseguenza che è solo al minore, soggetto del rapporto processuale, che spetta il diritto di proporre impugnazione e non al curatore che, non essendo il rappresentante, potrebbe agire in giudizio soltanto facendo valere nel processo in proprio nome un diritto altrui, cioè quale sostituto processuale: il che è escluso, in quanto la sostituzione processuale non è ammessa se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 2074/1970
Nelle cause concernenti rapporti di natura non patrimoniale, il minore emancipato può stare in giudizio senza l'assistenza del curatore