Avvocato.it

Art. 394 — Capacità dell’emancipato

Art. 394 — Capacità dell’emancipato

L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione [ 320, 374, 1572 ].

Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [ 75 c.p.c. ].

Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [ 374 ], oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare [ 43, 45 disp. att. ]. Per gli atti indicati nell’articolo 375 l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale [ 38 disp. att. ] su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale [ 78 c.p.c. ] a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320 [ 395, 732 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 9217/2010

In tema di capacità processuale dell’inabilitato, l’assistenza del curatore è necessaria anche quando l’attività processuale della parte assuma i caratteri dell’atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell’attività nel processo, l’art. 394, comma 2, c.c., richiamato dall’art. 424 c.c., stabilisce che l’inabilitato può stare in giudizio con l’assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell’attività che egli intenda svolgere.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 903/1972

Fra gli atti che il minore emancipato è capace di compiere con l’assistenza del curatore, l’art. 394, secondo comma, c.c. enuncia esplicitamente lo «stare in giudizio sia come attore che come convenuto». Anche da un punto di vista strettamente processuale, quindi, l’emancipato ha la capacità di stare in giudizio ed al curatore spetta soltanto l’assistenza, con la conseguenza che è solo al minore, soggetto del rapporto processuale, che spetta il diritto di proporre impugnazione e non al curatore che, non essendo il rappresentante, potrebbe agire in giudizio soltanto facendo valere nel processo in proprio nome un diritto altrui, cioè quale sostituto processuale: il che è escluso, in quanto la sostituzione processuale non è ammessa se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2074/1970

Nelle cause concernenti rapporti di natura non patrimoniale, il minore emancipato può stare in giudizio senza l’assistenza del curatore

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze