14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 1773 del 30 gennaio 2015
Posted at 17:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il curatore dell’inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell’incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto, sicché, in caso di citazione in giudizio del solo curatore, è radicalmente invalida la sentenza pronunciata a conclusione di un procedimento parimenti nullo.
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