14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9217 del 19 aprile 2010
Testo massima n. 1
In tema di capacità processuale dell’inabilitato, l’assistenza del curatore è necessaria anche quando l’attività processuale della parte assuma i caratteri dell’atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell’attività nel processo, l’art. 394, comma 2, c.c., richiamato dall’art. 424 c.c., stabilisce che l’inabilitato può stare in giudizio con l’assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell’attività che egli intenda svolgere.
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Testo massima n. 2
L’art. 182, secondo comma, c.p.c. [ nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 ], secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. [ Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore ].
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