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Art. 2723 — Patti posteriori alla formazione del documento

Art. 2723 — Patti posteriori alla formazione del documento

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8118/2013

Rientra nella previsione dell’art. 2723 c.c. la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita; deve, pertanto, ritenersi ammissibile la prova testimoniale nei limiti del citato art. 2723 c.c.

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Cass. civ. n. 28102/2009

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto la stipulazione, dopo la formazione di un documento negoziale, di un patto aggiunto o contrario al contenuto dello stesso non sono dettati per ragioni di ordine pubblico ma nell’interesse delle parti; ne consegue che non può, “omisso medio” e “per saltum”, prospettarsi in cassazione l’inammissibilità, per violazione dei limiti legali, della prova raccolta in primo grado, qualora tale inammissibilità, pur dedotta prima dell’espletamento della prova, non sia stata coltivata in appello con apposito motivo di gravame.

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Cass. civ. n. 5900/2004

Qualora le risultanze della prova testimoniale ammessa ed esperita nel corso del processo non vengano poste dal giudice a fondamento della sentenza, sia il giudizio di verosimiglianza di cui all’art. 2723 c.c. sia quello relativo alla attendibilità dei testi escussi risultano frustranei, e pertanto la relativa omissione da parte del giudice non vizia l’adottata decisione.

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Cass. civ. n. 3537/1996

I patti aggiunti o contrari cui l’art. 2723 c.c. fa riferimento sono solo quelli che apportano alle clausole contrattuali stipulate in forma scritta aggiunte e modifiche, destinate a regolare diversamente per il futuro particolari aspetti del rapporto fra le parti, nel presupposto della persistenza e prosecuzione del medesimo. Conseguentemente, non soggiace ai limiti di prova testimoniale da tale articolo previsti l’accordo diretto ad estinguere il rapporto stesso (accordo risolutorio), che può desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti.

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Cass. civ. n. 7660/1990

La valutazione delle circostanze (tipiche od atipiche), in presenza delle quali è consentita, a norma dell’art. 2723 c.c., l’ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una od alcune di esse, con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

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