Art. 2723 – Codice civile – Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26532/2022
Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.
Cass. civ. n. 11597/2015
È ammissibile la prova per testimoni avente per oggetto il patto intervenuto tra un avvocato ed il proprio cliente al fine di stabilire il compenso professionale in misura diversa da quella determinabile secondo le tariffe (nel regime anteriore all'art. 2233, terzo comma, cod. civ., come sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, inapplicabile "ratione temporis"), atteso che la nozione di "documento", alla quale fanno riferimento i divieti della prova testimoniale previsti dagli artt. 2722 e 2723 cod. civ., va intesa nel senso di atto scritto avente un contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole dimostrare con i testimoni.
Cass. civ. n. 8118/2013
Rientra nella previsione dell'art. 2723 c.c. la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita; deve, pertanto, ritenersi ammissibile la prova testimoniale nei limiti del citato art. 2723 c.c.
Cass. civ. n. 28102/2009
I limiti di ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto la stipulazione, dopo la formazione di un documento negoziale, di un patto aggiunto o contrario al contenuto dello stesso non sono dettati per ragioni di ordine pubblico ma nell'interesse delle parti; ne consegue che non può, "omisso medio" e "per saltum", prospettarsi in cassazione l'inammissibilità, per violazione dei limiti legali, della prova raccolta in primo grado, qualora tale inammissibilità, pur dedotta prima dell'espletamento della prova, non sia stata coltivata in appello con apposito motivo di gravame.
Cass. civ. n. 5900/2004
Qualora le risultanze della prova testimoniale ammessa ed esperita nel corso del processo non vengano poste dal giudice a fondamento della sentenza, sia il giudizio di verosimiglianza di cui all'art. 2723 c.c. sia quello relativo alla attendibilità dei testi escussi risultano frustranei, e pertanto la relativa omissione da parte del giudice non vizia l'adottata decisione.
Cass. civ. n. 3537/1996
I patti aggiunti o contrari cui l'art. 2723 c.c. fa riferimento sono solo quelli che apportano alle clausole contrattuali stipulate in forma scritta aggiunte e modifiche, destinate a regolare diversamente per il futuro particolari aspetti del rapporto fra le parti, nel presupposto della persistenza e prosecuzione del medesimo. Conseguentemente, non soggiace ai limiti di prova testimoniale da tale articolo previsti l'accordo diretto ad estinguere il rapporto stesso (accordo risolutorio), che può desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti.
Cass. civ. n. 7660/1990
La valutazione delle circostanze (tipiche od atipiche), in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una od alcune di esse, con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.