Cass. civ. n. 11597 del 4 giugno 2015
Testo massima n. 1
È ammissibile la prova per testimoni avente per oggetto il patto intervenuto tra un avvocato ed il proprio cliente al fine di stabilire il compenso professionale in misura diversa da quella determinabile secondo le tariffe (nel regime anteriore all'art. 2233, terzo comma, cod. civ., come sostituito dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, inapplicabile "ratione temporis"), atteso che la nozione di "documento", alla quale fanno riferimento i divieti della prova testimoniale previsti dagli artt. 2722 e 2723 cod. civ., va intesa nel senso di atto scritto avente un contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole dimostrare con i testimoni.