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Art. 2722 — Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

Art. 2722 — Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8718/2017

Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto sproporzionata, in relazione alle previsioni del contratto collettivo applicabile, la sanzione del licenziamento irrogata ad un dipendente postale che, in congedo straordinario per due mesi, al fine di assistere la madre portatrice di handicap, aveva omesso di comunicare, come imposto per fruire del beneficio, che quest’ultima, dopo una settimana dall’inizio del suddetto periodo, era stata ricoverata, ed aveva confermato la circostanza del non ricovero con una mendace dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

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Cass. civ. n. 4601/2017

I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. (Nella specie, i capitoli di prova, ritenuti dalla S.C. legittimamente ammessi dal giudice di merito, tendevano a stabilire se nelle contabili emesse dalla banca fosse stato riprodotto l’oggetto dell’ordine di cui era la banca stessa era stata incaricata).

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Cass. civ. n. 5417/2014

Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall’art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l’intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale.

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Cass. civ. n. 14836/2012

La forma scritta dell’intimazione o richiesta di adempimento, necessaria per la costituzione in mora del debitore, e, quindi, per la interruzione della prescrizione, non osta, in difetto di espressa limitazione, all’ammissibilità della prova testimoniale, al fine indicato, sulle circostanze che quell’atto scritto sia stato effettivamente spedito o ricevuto dal debitore, perchè le limitazioni previste per tale mezzo di prova dall’art. 2722 cod.civ. sono stabilite per i contratti e per taluni specialissimi atti unilaterali, tra i quali rientrano gli atti interruttivi della prescrizione previsti dalla legge.

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Cass. civ. n. 9526/2012

I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (nella specie i capitoli di prova, ritenuti dalla S.C. legittimamente ammessi dal giudice di merito, tendevano a dimostrare un fatto storico – carenza d’impermeabilizzazione – diverso da quello risultante dal contratto scritto, nel quale si dava atto che i vani dell’immobile locato erano in buone condizioni).

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Cass. civ. n. 5245/2006

L’art. 2722 c.c., nel vietare la prova per testimoni avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, si riferisce alla contrarietà (anteriore o contemporanea) tra ciò che si sostiene essere stato pattuito e ciò che risulta documentato. Esso, pertanto, non è applicabile al patto di riempimento del foglio firmato in bianco, poiché in tal caso il documento non contiene per definizione alcuna dichiarazione al momento della conclusione del patto, sicché è ontologicamente esclusa la stessa possibilità di un contrasto tra quanto pattuito e quanto risulta dal documento, il quale, al momento della pattuizione, reca null’altro che un’insignificante sottoscrizione, destinata a conferire rilievo ad una dichiarazione che ancora non esiste, e che proprio l’attuazione (conforme o meno al mandato) del patto farà venire in essere, in una fattispecie a formazione progressiva.

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Cass. civ. n. 8853/2001

Il divieto di prova testimoniale, sancito dall’art. 2722 c.c., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e riguarda, pertanto, quei solo accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell’atto scritto. Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo previsti nel documento, né contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese (né escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorché, con esso, si trovino in occasionale rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame.

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Cass. civ. n. 3412/2000

La prova dell’avveramento o meno dell’evento dedotto come condizione di efficacia di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam può esser data anche con testimoni, non ostando gli artt. 2722, 2723 c.c., concernenti patti diversi da quelli risultanti dal contratto.

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Cass. civ. n. 12826/1999

Benché l’espressione «documento» usata negli artt. 2722 e 2723 c.c. vada intesa nel senso di atto scritto avente contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole provare con testimoni (con la conseguenza che i limiti alla prova testimoniale stabiliti dalle menzionate norme non operano nel caso di quietanze, fatture commerciali o promesse di pagamento), va escluso che, perché operi il divieto in questione, il documento debba necessariamente recare la sottoscrizione di entrambe le parti. Ne consegue che, come la prima delle citate disposizioni trova applicazione con riguardo alla revoca della proposta di contratto che si pretenda intervenuta prima dell’accettazione (quando la proposta e l’accettazione risultino entrambe da atto scritto), così va escluso che, in presenza di una proposta contrattuale, formulata per iscritto, il destinatario di tale proposta possa dedurre, a mezzo di testimoni, che, in realtà, tra le parti, nella stessa data in cui era stata redatta la proposta contrattuale per iscritto, il contratto s’era già perfezionato a condizioni diverse rispetto a quelle indicate nella proposta.

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Cass. civ. n. 3503/1997

Il divieto stabilito dall’art. 2722 c.c. di provare per testi circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto riguarda le prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall’allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari, in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura, mentre a tale divieto è estranea l’ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicità della prova documentale. Ne consegue l’ammissibilità di una prova per testi diretta a dimostrare che la consegna all’acquirente dell’immobile venduto è avvenuta in data diversa da quella prevista nel rogito notarile.

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Cass. civ. n. 2747/1995

In tema di prova testimoniale, il divieto sancito dall’art. 2722 c.c. di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce al documento contrattuale, ossia formato con l’intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, cosicché esso non opera quando si tratti di scrittura che provenga da una sola parte e contenga una dichiarazione unilaterale, come può avvenire anche nel caso in cui taluno dichiari di voler prestare fideiussione, se questa ha origine da un negozio unilaterale o dalla legge anziché da un contratto. (Principio enunziato con riferimento ad una prova per testi ammessa ed espletata al fine di dimostrare che, nel costituirsi fideiussori del debitore di un istituto bancario, anche per i debiti dipendenti da operazioni già consentite, mediante sottoscrizione del modulo predisposto dalla banca, i fideiubenti, senza farne menzione nel documento, avevano manifestato al creditore garantito la volontà di subordinare il loro impegno all’ampliamento del fido al debitore, ampliamento che costituiva a sua volta il motivo delle garanzie fideiussorie richieste dall’istituto).

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Cass. civ. n. 11588/1993

Il divieto, previsto dall’art. 2722 c.c., di ammissione di prova testimoniale relativa a patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento riferibile solo a documenti aventi valore di convenzione tra le parti — non opera nel rito del lavoro con riguardo al disposto dell’art. 421 c.p.c., che consente al giudice di ammettere d’ufficio nuovi mezzi di prova anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

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