Cass. civ. n. 28102 del 30 dicembre 2009

Testo massima n. 1


I limiti di ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto la stipulazione, dopo la formazione di un documento negoziale, di un patto aggiunto o contrario al contenuto dello stesso non sono dettati per ragioni di ordine pubblico ma nell'interesse delle parti; ne consegue che non può, "omisso medio" e "per saltum", prospettarsi in cassazione l'inammissibilità, per violazione dei limiti legali, della prova raccolta in primo grado, qualora tale inammissibilità, pur dedotta prima dell'espletamento della prova, non sia stata coltivata in appello con apposito motivo di gravame.

Testo massima n. 2


Nei contratti che abbiano per oggetto prestazioni plurime, il mancato adempimento di ciascuna di esse può essere, di per sé, fatto costitutivo di interesse ad agire. Pertanto, qualora uno dei contraenti deduca la mancata esecuzione di una o di alcune delle prestazioni dovute, la "causa petendi" dell'azione dedotta in giudizio va individuata con specifico riferimento a quella o a quelle fra le prestazioni contrattuali, la cui mancata esecuzione sia stata dall'attore posta a fondamento della sua pretesa, a nulla rilevando che tutte le prestazioni traggano origine dal medesimo rapporto. Ne consegue che si ha domanda nuova per immutazione del fatto giuridico costitutivo dell'originaria domanda - come tale inammissibile nel sistema di preclusioni che caratterizza il giudizio di primo grado, come riformato con la L. 26 novembre 1990, n. 353 - nel caso in cui l'attore, dopo aver richiesto, con l'atto di citazione, l'accertamento di alcune inadempienze della controparte, deduca, nel corso del giudizio, altre inadempienze, traendone nuova e diversa ragione per ottenere la dichiarazione di non spettanza del diritto della controparte al corrispettivo.

Normativa correlata