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Art. 777 — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Art. 777 — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace [ 2 c. 1 c.c. ] da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato [ 785 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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