10 Gen Art. 777 — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Posted at 20:43h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo V – Delle donazioni > Capo II – Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace [ 2 c. 1 c.c. ] da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato [ 785 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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