10 Gen Art. 776 — Donazione fatta dall’inabilitato
La donazione fatta dall’inabilitato [ 415, 774 c.c. ], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [ 421 c.c. ] o alla nomina del curatore provvisorio [ 419 c.c. ], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.
Il curatore dell’inabilitato per prodigalità [ 415 c.2 c.c. ] può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione [ 427 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10605/1990
Ai fini dell’esclusione della capacità di donare (art. 774) e della annullabilità di donazione fatta da soggetto incapace (art. 776 c.c.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell’inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell’atto impugnato, riferendosi le norme in questione, con il termine «inabilitato», soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e dei suoi eredi e aventi causa) di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi.
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