Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10605 del 5 novembre 1990

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10605 del 5 novembre 1990

Testo massima n. 1

Ai fini dell’esclusione della capacità di donare [ art. 774 ] e della annullabilità di donazione fatta da soggetto incapace [ art. 776 c.c. ] deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell’inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell’atto impugnato, riferendosi le norme in questione, con il termine «inabilitato», soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante [ e dei suoi eredi e aventi causa ] di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze