14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10605 del 5 novembre 1990
Testo massima n. 1
Ai fini dell’esclusione della capacità di donare [ art. 774 ] e della annullabilità di donazione fatta da soggetto incapace [ art. 776 c.c. ] deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell’inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell’atto impugnato, riferendosi le norme in questione, con il termine «inabilitato», soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante [ e dei suoi eredi e aventi causa ] di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi.
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