Corte costituzionale n. 114 del 10 maggio 2019

Testo massima n. 1


Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla –- nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.

Testo massima n. 2


Al beneficiario di amministrazione di sostegno, pertanto, non possono essere applicate, neppure in via analogica, le norme concernenti l'interdetto e l'inabilitato, giacché l'art. 411, ult. cpv., c.c. consente di estendere, allo stesso, le limitazioni, etc., concernenti codesti soggetti, sicché solo espressamente il giudice tutelare potrà privare, con il provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno, o con provvedimento successivo, il beneficiario di amministrazione di sostegno, della capacità di donare.

Normativa correlata