Art. 405 – Codice civile – Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 17113/2024

Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un amministrazione di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l'interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l'idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell'evento da parte del difensore nominato dal padre).

Cass. civ. n. 8456/2024

E' annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.

Cass. civ. n. 7414/2024

Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.

Cass. civ. n. 3762/2024

Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.

Cass. civ. n. 32845/2022

Il provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno non determina di per sé l'interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario dell'amministrazione e, anche qualora il difensore dell'amministratore dichiari in udienza l'evento, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo, come invece accade nelle diverse ipotesi dell'interdizione e dell'inabilitazione. Ne consegue che ove il giudice dichiari con ordinanza l'interruzione del giudizio, il "dies a quo" per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c., decorre, per esigenze di tutela del beneficiario, non dalla data della dichiarazione in udienza dell'evento da parte del difensore, ma dal successivo provvedimento del giudice di merito che, dopo aver valutato, in base al tenore del provvedimento del giudice tutelare, l'effettiva capacità di agire residua dell'amministrato e la corrispondente capacità processuale ex art. 75 c.p.c., dichiara l'interruzione del processo.

Cass. civ. n. 32321/2022

In materia di amministrazione di sostegno, il decreto della corte d'appello di rigetto del reclamo, con il quale era stata chiesta la revoca dell'amministrazione di sostegno e la modifica dei poteri conferiti all'amministratore, benché relativo a decisioni modificabili in ogni tempo dal giudice tutelare, ha un contenuto generale e pertanto decisorio, non concernendo l'autorizzazione a singoli atti di amministrazione, di talché esso è ricorribile per cassazione.
I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di disposizione speciale derogatoria rispetto all'art. 739 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile il reclamo avverso la parte del decreto con la quale era stata individuata la persona dell'amministratore di sostegno, avendo ritenuto tale decisione di natura amministrativa).

Cass. civ. n. 7420/2022

In tema di amministrazione di sostegno, l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui all'amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria amministrazione, va compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti, così rientrando tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove quest'ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba gestire la propria vita futura.

Cass. civ. n. 6079/2020

L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017)

Corte cost. n. 114/2019

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla –- nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.

Cass. civ. n. 12460/2018

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Infatti - esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacità di donare del beneficiario - la previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che, con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze di protezione.

Cass. civ. n. 21748/2007

Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma - atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) - altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.