10 Gen Art. 640 — Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva [ 633, 1353 c.c. ] o dopo un certo tempo [ 637 c.c. ], l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia [ 1179 c.c. ] al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto [ 641 c.c., 119, 750 c.p.c. ].
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale [ 637, 707 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3708/1997
Nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine le spese anticipate dal legatario per la costituzione della garanzia che, ai sensi dell’art. 640 c.c. egli può pretendere dall’onerato, costringendolo a fornirla in caso di necessità, devono essere da quest’ultimo rimborsate, alla stregua deI principio generate secondo cui le spese anticipate dal creditore, per garantire il proprio credito sono a carico del debitore (nella specie il legatario aveva iscritto ipoteca sui beni dell’onerato in base ad autorizzazione del tribunale).
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