10 Gen Art. 639 — Garanzia in caso di condizione risolutiva
Posted at 20:53h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati > Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva [ 633, 638, 1353 c.c. ], l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia [ 1179 c.c., 119 c.p.c. ] a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse [ 640 c.c., 750 c.p.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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