10 Gen Art. 2612 — Iscrizione nel registro delle imprese
Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi [ 2618, 2619 ], un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese [ 2188 ] del luogo dove l’ufficio ha sede [ 2626 ].
L’estratto deve indicare:
- 1) la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [ 2613, 2615 ];
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati [ 2607, 2642 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 18206/2006
L’attività svolta dai Consorzi di Bonifica deve essere accertata non alla stregua di criteri generali ed astratti, ma in conformità dell’enunciazione del primo comma dell’art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c., sulla base dell’attività effettivamente esercitata da tali enti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza con la cui motivazione si era ritenuto di poter accertare la natura agricola dell’impresa svolta dal Consorzio, non già sulla base dell’attività in concreto esercitata, bensì sulla scorta di elementi estrinseci e formali, quali l’assoggettamento dei lavoratori al CCNL dei braccianti, l’asserita assunzione tramite il collocamento agricolo od il rapporto di connessione funzionale od economica, che si ritiene di poter stabilire tra il servizio di irrogazione del Consorzio di Bonifica e l’attività agricola dei proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica).
Cass. pen. n. 1840/1998
Il meccanismo di controllo di cui all’art. 415 c.p.p. appare preordinato solo ad assicurare il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale — tant’è vero che, a norma del secondo comma, il giudice investito della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini esplorative, se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, deve ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato — e non a garantire il potenziale indagato da tentativi di aggiramento delle norme che prevedono i termini massimi entro i quali deve svolgersi l’attività investigativa. Qualora le indagini superino il termine massimo stabilito dalla legge, non tutti gli atti sono inutilizzabili, ma solo quelli compiuti oltre quel termine, decorrente dal momento, che è compito del giudice individuare, in cui poteva e doveva avvenire l’iscrizione prescritta dall’art. 405, comma secondo, c.p.p.
Cass. civ. n. 4867/1983
L’art. 2612 c.c., in tema di iscrizione dei contratti di consorzio di imprese, fa decorrere il termine per il deposito dell’atto costitutivo del consorzio dal momento della sua stipulazione e non da quello dell’istituzione di una sede che renda concreto l’esercizio dell’attività esterna.
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