10 Gen Art. 2611 — Cause di scioglimento
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo X – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi > Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi > Sezione I – Disposizioni generali
Il contratto di consorzio si scioglie:
- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [ 2603 n. 1, 2604 ];
- 2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo [ 2603, n. 1 ];
- 3) per volontà unanime dei consorziati [ 2604, 2607 ];
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [ 2619 ];
- 6) per le altre cause previste nel contratto.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6214/2013
La riduzione ad un unico soggetto consorziato non è prevista dall’art. 2611 cod. civ. tra le cause di scioglimento del consorzio e non comporta, pertanto, l’estinzione del medesimo, evento che può essere determinato solo dall’effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso.
[adrotate group=”8″]
[adrotate group=”7″]