Avvocato.it

Art. 2611 — Cause di scioglimento

Art. 2611 — Cause di scioglimento

Il contratto di consorzio si scioglie:

  1. 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [ 2603 n. 1, 2604 ];
  2. 2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo [ 2603, n. 1 ];
  3. 3) per volontà unanime dei consorziati [ 2604, 2607 ];
  4. 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell’articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
  5. 5) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [ 2619 ];
  6. 6) per le altre cause previste nel contratto.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 6214/2013

La riduzione ad un unico soggetto consorziato non è prevista dall’art. 2611 cod. civ. tra le cause di scioglimento del consorzio e non comporta, pertanto, l’estinzione del medesimo, evento che può essere determinato solo dall’effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze