Art. 2611 – Codice civile – Cause di scioglimento

Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [2603 n. 1, 2604];
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo [2603, n. 1];
3) per volontà unanime dei consorziati [2604, 2607];
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [2619];
6) per le altre cause previste nel contratto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 6214/2013

La riduzione ad un unico soggetto consorziato non è prevista dall'art. 2611 cod. civ. tra le cause di scioglimento del consorzio e non comporta, pertanto, l'estinzione del medesimo, evento che può essere determinato solo dall'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso.