10 Gen Art. 2610 — Trasferimento dell’azienda
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo X – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi > Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi > Sezione I – Disposizioni generali
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento [ 2964 ], l’esclusione dell’acquirente dal consorzio [ 2558 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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