10 Gen Art. 2613 — Rappresentanza in giudizio
Posted at 20:51h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo X – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi > Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi > Sezione II – Dei consorzi con attività esterna
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone [ 41, 2612 n. 4 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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