Art. 2545 duodecies – Codice civile – Scioglimento

La società cooperativa si scioglie [2250, 2710, 2711] per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale [2524].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15475/2001

In tema di società cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la società, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, c.c., nel testo dettato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalità giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attività, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le società prive di personalità giuridica.

Cass. civ. n. 2524/1990

Con riguardo ad una cooperativa edilizia che abbia esaurito l'attività di costruzione e di assegnazione degli alloggi, realizzando così completamente il proprio scopo sociale, è invalido il recesso da parte di tutti i soci, costituendo esso un espediente per eludere le disposizioni degli artt. 2448, primo comma, n. 2, e 2449 ss. c.c., richiamati per le cooperative dal successivo art. 2539, che prevedono, nel caso di conseguimento dell'oggetto sociale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.