Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2524 del 28 marzo 1990

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2524 del 28 marzo 1990

Testo massima n. 1

Con riguardo ad una cooperativa edilizia che abbia esaurito l’attività di costruzione e di assegnazione degli alloggi, realizzando così completamente il proprio scopo sociale, è invalido il recesso da parte di tutti i soci, costituendo esso un espediente per eludere le disposizioni degli artt. 2448, primo comma, n. 2, e 2449 ss. c.c., richiamati per le cooperative dal successivo art. 2539, che prevedono, nel caso di conseguimento dell’oggetto sociale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze