14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2524 del 28 marzo 1990
Testo massima n. 1
Con riguardo ad una cooperativa edilizia che abbia esaurito l’attività di costruzione e di assegnazione degli alloggi, realizzando così completamente il proprio scopo sociale, è invalido il recesso da parte di tutti i soci, costituendo esso un espediente per eludere le disposizioni degli artt. 2448, primo comma, n. 2, e 2449 ss. c.c., richiamati per le cooperative dal successivo art. 2539, che prevedono, nel caso di conseguimento dell’oggetto sociale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.
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