Cass. civ. n. 15475 del 6 dicembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di società cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la società, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, c.c., nel testo dettato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalità giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attività, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le società prive di personalità giuridica.