10 Gen Art. 2545 septiesdecies — Scioglimento per atto dell’autorità
L’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio [ 2519 ] o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori [ 2545 quaterdecies ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1083/2016
Lo scioglimento d’ufficio della società cooperativa, disposto, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c., pendente, nei suoi confronti, un giudizio di appello, non comporta l’improcedibilità del gravame, ma – in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., nel testo introdotto dal d.l.vo n. 5 del 2006 – la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore.
Cass. civ. n. 15475/2001
In tema di società cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la società, ai sensi dell’art. 2544, primo comma, c.c., nel testo dettato dall’art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalità giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attività, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le società prive di personalità giuridica.
Cass. civ. n. 4642/1976
Lo scioglimento di una società cooperativa per mancato deposito degli atti prescritti dalla legge per un biennio non si verifica se non con la pronuncia dell’autorità amministrativa prevista dall’art. 2544 c.c.
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