10 Gen Art. 2584 — Diritto di esclusività
Posted at 20:32h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo IX – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali > Capo II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale [ 2424, n.4 ] ha il diritto esclusivo [ 2563, 2569, 2577, 2592 ] di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [ 2589 ].
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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