Art. 2589 – Codice civile – Trasferibilità
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili [2577, 2581, 2584, 2588, 2590].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 5963/2019
In tema di brevetto la figura dell'inventore, assume rilievo nelle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario solo ove lo stesso sia diventato, nell'esercizio delle sue facoltà, titolare originario del "diritto sul brevetto", acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato, avendo successivamente ceduto tali diritti a terzi, ma non nel caso in cui, non avendo proceduto alla brevettazione, abbia ceduto a terzi il "diritto al brevetto".