Art. 2590 – Codice civile – Invenzione del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [2589] dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali [2587, 2591].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 36140/2022

In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda - nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile - risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.

Cass. civ. n. 18595/2006

In tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato una invenzione industriale, la competenza del giudice del lavoro sulla base del disposto degli artt. 409 e ss cod. proc. civ. va affermata fino all'entrata in vigore del d. lgs n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), che ha esplicitamente previsto, con portata innovativa, l'attribuzione di tali controversie alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, senza che abbia rilievo l'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, istitutivo delle predette sezioni, in forza del quale queste ultime sono state rese competenti in materia di controversie aventi ad oggetto, tra l'altro, i brevetti d'invenzione, atteso che nell'alternativa tra due giudici specializzati (quello del lavoro e quello della proprietà industriale), la competenza deve essere naturalmente assegnata al giudice che conosce della materia prevalente e che le controversie sulle invenzioni del dipendente non rientrano nella categoria delle controversie in materia di registrazione o validità dei brevetti a norma dell'art. 16 punto 4 della Convenzione di Bruxelles del 2 settembre 1968 (cfr. Corte di giustizia CE 15 novembre 1983 n. 228), delle quali pertanto non esigono il medesimo trattamento processuale. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 1285/2006

Per la sussistenza del carattere di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra, richiesto per la configurazione di un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non occorre che nelle due controversie venga prospettata la medesima questione di diritto, ma occorre, invece, che una controversia, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. In particolare, ricorre un'ipotesi di pregiudizialità con conseguente applicazione della disciplina sulla sospensione necessaria allorchè tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata che aveva disatteso la relativa richiesta, ha ritenuto che sussistevano tutti gli elementi costitutivi della sospensione necessaria con riferimento ad un giudizio intentato da un lavoratore dipendente in ordine alla spettanza o meno dell'equo premio relativo ad un'invenzione di azienda, ex art. 23, secondo comma, del r.d. n. 1127 del 1939, rispetto ad altro giudizio pendente fra le stesse parti avente ad oggetto la nullità del brevetto in relazione al quale si controverteva, poichè l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere il detto premio poteva considerarsi cessato solo con la rimozione "ex tunc" del brevetto, in virtù di dichiarazione giudiziale di nullità del medesimo in esito allo speciale procedimento disciplinato dal richiamato r.d., non essendo sufficiente una declaratoria di nullità pronunziata in via meramente incidentale).
Sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda - rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 23 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 - presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro), spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio previsto dal suddetto art. 23.