10 Gen Art. 2590 — Invenzione del prestatore di lavoro
Posted at 20:44h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo IX – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali > Capo II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [ 2589 ] dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali [ 2587, 2591 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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