Cass. civ. n. 1285 del 24 gennaio 2006

Testo massima n. 1


Per la sussistenza del carattere di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra, richiesto per la configurazione di un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non occorre che nelle due controversie venga prospettata la medesima questione di diritto, ma occorre, invece, che una controversia, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. In particolare, ricorre un'ipotesi di pregiudizialità con conseguente applicazione della disciplina sulla sospensione necessaria allorchè tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata che aveva disatteso la relativa richiesta, ha ritenuto che sussistevano tutti gli elementi costitutivi della sospensione necessaria con riferimento ad un giudizio intentato da un lavoratore dipendente in ordine alla spettanza o meno dell'equo premio relativo ad un'invenzione di azienda, ex art. 23, secondo comma, del r.d. n. 1127 del 1939, rispetto ad altro giudizio pendente fra le stesse parti avente ad oggetto la nullità del brevetto in relazione al quale si controverteva, poichè l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere il detto premio poteva considerarsi cessato solo con la rimozione "ex tunc" del brevetto, in virtù di dichiarazione giudiziale di nullità del medesimo in esito allo speciale procedimento disciplinato dal richiamato r.d., non essendo sufficiente una declaratoria di nullità pronunziata in via meramente incidentale).

Testo massima n. 2


Sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda - rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 23 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 - presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro), spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio previsto dal suddetto art. 23.