10 Gen Art. 2581 — Trasferimento dei diritti di utilizzazione
Posted at 20:54h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo IX – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali > Capo I – Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche
I diritti di utilizzazione sono trasferibili [ 2582 2, 2589, 2577 2 ].
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto [ 2577, 2725 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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