10 Gen Art. 2582 — Ritiro dell’opera dal commercio
Posted at 20:32h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo IX – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali > Capo I – Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche
L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio [ 2579 ], salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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