Art. 2583 – Codice civile – Leggi speciali

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [2580].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.