10 Gen Art. 2585 — Oggetto del brevetto
Posted at 20:25h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo IX – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali > Capo II – Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni [ 2569, 2593 ] atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali [ 2586 ].
In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]