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Art. 2585 — Oggetto del brevetto

Art. 2585 — Oggetto del brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni [ 2569, 2593 ] atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali [ 2586 ].

In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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