Art. 2585 – Codice civile – Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni [2569, 2593] atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali [2586].
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12510/2015
In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile.
Cass. civ. n. 17993/2005
Il carattere della novità dell'invenzione richiede che il trovato, per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica e non è escluso dal solo fatto che due brevetti sono connotati dalla identità della funzione, ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo industriale, che ben può essere conseguito mediante differenti soluzioni tecniche; pertanto, l'accertamento della contraffazione riposa su un delicato giudizio di valore, riservato al giudice del merito, che deve essere fondato sulla specifica persuasività della motivazione la quale, conseguentemente, deve dare conto della esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti (Nella fattispecie, concernente la contraffazione di un brevetto avente ad oggetto un sistema di rilevazione a distanza del consumo elettrico dell'utente e di riduzione dell'energia erogata, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda, valorizzando l'identità' della funzione dei brevetti, anzichè prendere in esame il profilo delle soluzioni tecniche con le quali l'invenzione era stata realizzata, senza considerare compiutamente se lo stato delle conoscenze tecniche successive al brevetto del quale si lamentava la contraffazione consentisse appunto una diversa soluzione rispetto a quella oggetto di quest'ultimo, discostandosi dalle conclusioni del c.t.u., senza esplicitare le ragioni in grado di dimostrare che il secondo brevetto non era fondato sull'adozione di una diversa tecnica).
Cass. civ. n. 7597/2004
Costituisce invenzione brevettabile, ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, soltanto l'idea caratterizzata dal suo contenuto, che deve consentire il superamento di un problema allo stato non risolto dalla tecnica e concretizzarsi in una materialità dentro un prodotto industriale che nella sua utilizzazione consente di ripetere l'effetto del principio innovativo; non costituiscono, pertanto, invenzioni brevettabili, le idee ed i progetti come tali, ovvero le vere e proprie idee di impresa, le quali, in quanto realizzano il diritto di iniziativa privata e dunque le finalità della concorrenza, non sono in alcun modo monopolizzabili. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non brevettabile l'idea di sfruttare, attraverso un progetto adeguato, lo spazio al di sopra delle linee elettriche delle stazioni ferroviarie).