Art. 2586 – Codice civile – Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Fonti > Codice Civile > Libro Quinto - Del lavoro > Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali > Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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